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DIRITTO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Corte Suprema di Cassazione penale: maglie da calcio contraffatte, i loghi dei club restano protetti anche penalmente.

Con la sentenza n. 10236/2026, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la rilevanza penale della vendita di magliette recanti loghi, stemmi o segni distintivi contraffatti di società calcistiche.

Il caso riguardava la condanna di un soggetto per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, a seguito della detenzione per la vendita di capi che riproducevano elementi riconducibili a squadre di calcio. La difesa aveva sostenuto che non si trattasse di veri marchi, ma di semplici immagini, scritte o riferimenti a calciatori e club sportivi. La Suprema Corte ha respinto questa impostazione, ribadendo che le società calcistiche professionistiche operano anche come imprese commerciali e possono registrare e valorizzare economicamente i propri segni distintivi. Loghi ed emblemi apposti sull’abbigliamento sportivo ufficiale non hanno quindi una funzione meramente decorativa, ma servono a identificare prodotti collegati alla notorietà e all’attività della squadra. Da qui la conferma dell’applicabilità dell’art. 474 c.p.: la detenzione per la vendita di magliette con marchi calcistici contraffatti integra il reato di commercio di prodotti con segni falsi.

La Corte ha inoltre ritenuto correttamente motivata anche la condanna per ricettazione, valorizzando, tra l’altro, la mancata indicazione di una provenienza lecita dei beni.

Esclusa, infine, la particolare tenuità del fatto. Secondo i giudici, il numero dei prodotti contraffatti e i precedenti specifici dell’imputato non consentivano di qualificare l’offesa come minima né il comportamento come occasionale.

La decisione conferma quindi un orientamento ormai consolidato: il merchandising sportivo ufficiale è pienamente tutelato anche sul piano penale, e la riproduzione non autorizzata dei segni dei club può esporre a responsabilità non secondo quanto previsto dal codice civile e dal Codice della Proprietà Industriale, ma anche in base alle norme dell’ordinamento penale.

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