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DIRITTO D'AUTORE

Suprema Corte di Cassazione: condizioni e limiti della tutela apprestata al software dalla Legge sul diritto d’autore.

Il 15 luglio 2021 la Corte di Cassazione ha emesso un’interessante decisione (n. 20250/2021) in materia di software, dando ragione alla società HP Enterprise Services Italia S.r.l. (“HP ESI”) contro la quale un’azienda romana aveva fatto causa, sostenendo la contraffazione di un suo software.

Fatti di causa.

La pronuncia in commento conclude una vicenda giudiziaria che andava avanti da parecchi anni, avente ad oggetto una procedura di scrutinio elettronico ed il relativo software applicativo, elaborati dalla Ales S.r.l. (“Ales”), società operante in ambito informatico, e dalla stessa depositati presso la S.I.A.E. nel 2001. Nello specifico, tale prodotto consentiva di identificare l’elettore, attestarne il diritto di voto, gestire autonomamente lo spoglio delle schede elettorali, operare la lavorazione dei dati, trasmettendo poi telematicamente i risultati prodotti.  

In occasione delle elezioni europee del 2004, Ales stipulava con la società Electronic Data System Italia S.p.A., oggi parte del gruppo HP, un contratto di cessione di 1250 licenze d’uso del programma “Seggio Elettorale Elettronico e-voto” con il quale si prevedeva, tra l’altro, il divieto di sfruttamento o imitazione del software, salve specifiche facoltà convenute a tale riguardo, tra le quali quelle disciplinate all’articolo 3.2, clausola che consentiva ad HP ESI di apportare modifiche al programma a determinate circostanze.
Con l’instaurazione del giudizio di primo grado, Ales aveva chiesto, tra l’altro, un congruo risarcimento dei presunti danni subiti per la condotta di HP ESI, vale a dire per essersi quest’ultima illecitamente appropriata della procedura, cedendo poi alla committenza pubblica i diritti di utilizzazione del programma per un numero illimitato di licenze e per un periodo di tempo indeterminato. A sostegno delle proprie ragioni, Ales invocava, altresì, la violazione dell’art. 64-quater della Legge in materia di protezione del diritto d’autore n. 633/1941 (“LDA”), secondo cui il licenziatario può utilizzare le informazioni ottenute mediante la decompilazione del software soltanto per conseguire l’interoperabilità con altri programmi di un software originario creato autonomamente, mentre, nel caso di specie, HP ESI avrebbe dato vita ad una mera rielaborazione della struttura originaria creata da Ales.

HP ESI, per contro, aveva rilevato, tra l’altro, che il software da essa elaborato era del tutto differente da quello creato da Ales e che l’art. 3.2 del contratto le consentiva, altresì, di apportare modifiche al programma.

La lunga battaglia legale, giunta ora a conclusione, aveva già visto vittoriosa HP ESI nei primi due gradi di giudizio. In particolare, le precedenti sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Roma avevano concluso, tra l’altro, che la contraffazione del software di Ales da parte di quello di HP ESI fosse da escludersi, poste le differenze tra i programmi in questione sotto il profilo della loro espressione formale, vale a dire dei codici sorgente.

Avverso la pronuncia di secondo grado Ales proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione e/o falsa applicazione (i) dell’art. 64-quater LDA, per aver la sentenza impugnata omesso di esaminare le circostanze di fatto in relazione alla violazione di tale norma e per il fatto che è fatto divieto al licenziatario di usare le informazioni ottenute mediante decompilazione, nonché (ii) dell’art. 2598 c.c. in punto di concorrenza sleale.

La sentenza della Corte di Cassazione.

Nel confermare le pronunce di merito, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che nel caso di specie non è ravvisabile nel software realizzato da HP ESI il “nucleo centrale dell’opera protetta che rende sanzionabile l’attività riproduttiva altrui, facendo invero difetto quell’identità espressiva tra i due programmi messi a confronto in ragione del quale si possa ritenere che quello successivo costituisca una riproduzione abilmente mascherata (Cass., Sez. I, 27/1/2005, n. 20925) di quello antecedente e non piuttosto un modo di interpretare in maniera originale il medesimo tema informatico”.

Ad avviso della Corte, inoltre, posto che la tutela apprestata dall’art. 64-quater LDA è invocabile solo se la riproduzione del software da parte del licenziatario si concretizzi nella realizzazione di un prodotto “simile nella sua forma espressiva”, nel caso di specie alcuna violazione può dirsi integrata.

Secondo quanto si afferma nella sentenza emessa della Corte di Cassazione il 15 luglio scorso, quindi, i software di Ales ed HP ESI, pur perseguendo medesime finalità, adottano dei codici sorgente differenti, e, quindi, non è ravvisabile alcuna contraffazione.
Quanto alle asserite violazioni sotto il profilo concorrenziale, la Suprema Corte, pur ritenendo il motivo al limite dell’ammissibilità, ha comunque chiarito che l’imitazione servile si identifica con la sola riproduzione di forme esteriori individualizzanti il prodotto concorrente e non anche di quelle rese necessarie dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ha respinto il ricorso di Ales.

Conclusioni.

Nel complesso, la sentenza qui commentata ha il merito di mettere in luce alcuni importanti principi in tema di protezione autorale del software, nonché di chiarire in quali termini le differenze di architettura dei software, nonché dei linguaggi di programmazione utilizzati, rilevano ai sensi della normativa sul diritto d’autore.

In particolare, muovendo dal fatto che, ai sensi dell’art. 2, n. 8, LDA, le idee ed i principi alla base di un programma informatico non sono protetti, si esclude che la procedura di utilizzo di un software - nel caso di specie, a titolo esemplificativo, l’identificazione del votante ed acquisizione del voto mediante scansione del codice a barre - costituisca un’opera dell’ingegno suscettibile di protezione.

In altre parole, lo scopo di un programma, come anche l’insieme delle sue funzionalità ed interfacce, non beneficiano della protezione del diritto d’autore, che, per contro, tutela la sequenza di indicazioni che l’operatore dà alla macchina per consentire il funzionamento del programma, vale a dire il codice sorgente.

In tal senso, è da considerarsi lecita la realizzazione di un software caratterizzato da un codice sorgente nuovo ed originale, e ciò anche ove presenti funzionalità affini o addirittura identiche a quelle di un software concorrente.

Infine, la diversità di due o più programmi per elaboratore, sotto i profili sopra individuati, porta ad escludere l’applicabilità dell’art. 64-quater LDA, che si riferisce alle sole ipotesi di modificazione di software concesso in licenza.

(Fonte: Sito web Lexology - Autore: Avv. Claudio Scapicchio - Avv. Valentina Galli - Titolarità dei contenuti: Lexology - Law Business Research - Studio legale Jacobacci & Partners).
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