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DIRITTO DEI CONSUMATORI

Approvato il d.lgs. 7 Marzo 2023 n. 26 di attuazione della c.d. Direttiva Omnibus

E' stato pubblicato sulla G.U. del 18 Marzo 2023 il d.lgs. 7 Marzo 2023 n. 26 di attuazione della Direttiva UE 2019/2161 (c.d. “Direttiva Omnibus”) che ha introdotto nuove disposizioni normative per rafforzare la tutela dei consumatori (soprattutto nel contesto delle transazioni digitali) nel caso di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere. Le nuove norme operano inoltre  una revisione dell'impianto sanzionatorio al fine di garantire la massima armonizzazione a livello europeo nella tutela dei consumatori, adeguando altresì le previsioni normative alle evoluzioni soprattutto dei modelli di business e delle transazioni on-line.
 
Le principali novità introdotte riguardano:
  • la trasparenza di informazione verso i consumatori: in particolare i gestori di piattaforme e mercati on line dovranno indicare i parametri del posizionamento dei risultati di ricerca su prodotti e servizi; dovranno garanbtire le genuinità delle recensioni (obbligo valevole anche per le piattaforme di condivisione); negli annunci di riduzione di prezzo di un prodotto dovrà essere indicato anche il prezzo più basso praticato dal professionista nei 30 giorni precedenti;
  • le pratiche commerciali scorrette, che vengono integrate con la previsione di specifici comportamenti e con l’introduzione di una nuova tipologia qualificabile come pratica ingannevole nel caso di promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche (c.d. dual quality)
  • il regime sanzionatorio viene modificato con l’aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta; la sanzione massima irrogabile unionale sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello; l’aumento a 10 milioni di euro della sanzione dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.
  • sono introdotte sanzioni armonizzate a livello europeo anche nel caso in cui un professionista utilizzi clausole definite vessatorie. Inoltre i consumatori lesi potranno altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e sono infine introdotte maggiori tutele per vendite in occasione di visite non richieste o escursioni organizzate con l’aumento del diritto di recesso da quattordici a trenta giorni.
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