REATI INFORMATICI
Suprema Corte di Cassazione: per le Sezioni Unite l’acquisizione da criptofonini di chat dall’estero è legittima.
Con due informazioni provvisorie, rispettivamente la n. 3/2024 e la n. 4/2024 del 29 febbraio 2024, le Sezioni Unite Penali delineano una serie di regole per l'acquisizione e l'utilizzo di chat criptate acquisite all'estero mediante ordine d'indagine europeo.
Nelle due informazioni provvisorie le SS.UU. Penali rispondono ad una serie di quesiti:
Con riguardo all'informazione provvisoria n. 3/2024, si chiede se:
All'esito dell'udienza del 29 febbraio 2024, le SS.UU. hanno adottato le seguenti soluzioni:
Con l'informazione provvisoria n. 4/2024, le SS.UU. Penali rispondono ai seguenti quesiti:
Le Sezioni Unite Penali, all'esito dell'udienza del 29 febbraio 2024, hanno adottato le seguenti soluzioni:
Nelle due informazioni provvisorie le SS.UU. Penali rispondono ad una serie di quesiti:
Con riguardo all'informazione provvisoria n. 3/2024, si chiede se:
- «il trasferimento all'Autorità giudiziaria italiana, in esecuzione di ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni effettuate attraverso criptofonini e già acquisite e decrittate dall'Autorità giudiziaria estera in un proprio procedimento penale, costituisca acquisizione di documenti e di dati informatici ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. o di documenti ex art. 234 cod. proc. pen. ovvero sia riconducibile ad altra disciplina relativa all'acquisizione di prove».
- «il trasferimento di cui sopra debba essere oggetto di verifica giurisdizionale preventiva della sua legittimità, nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine».
- «l'utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine».
All'esito dell'udienza del 29 febbraio 2024, le SS.UU. hanno adottato le seguenti soluzioni:
- tale trasferimento rientra nell'acquisizione di atti di un procedimento penale che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamento negli artt. 78 disp. att. c.p.p., 238, 270 c.p.p. e, in quanto tale, rispetta l'art. 6 della Direttiva 2014/41/UE;
- negativa; rientrando nei poteri del PM quello di acquisizione di atti di altro procedimento penale;
- affermativa; l'Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.
Con l'informazione provvisoria n. 4/2024, le SS.UU. Penali rispondono ai seguenti quesiti:
- «Se l'acquisizione, mediante ordine europeo d'indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera, in un proprio procedimento, su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini integri l'ipotesi disciplinata, nell'ordinamento nazionale, dall'art. 270 cod. proc. pen.
- Se, ai fini dell'emissione dell'ordine europeo di indagine finalizzato al suddetto trasferimento, occorra la preventiva autorizzazione del giudice.
- Se l'utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine».
Le Sezioni Unite Penali, all'esito dell'udienza del 29 febbraio 2024, hanno adottato le seguenti soluzioni:
- affermativa;
- negativa;
- affermativa; l'Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.