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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte Suprema di Cassazione: condizioni per il lecito utilizzo dei dati personali tratti dal sistema Telepass sugli spostamenti del lavoratore in trasferta.

Con l'ordinanza n. 15391 del 3 giugno 2024 la Corte di Cassazione ha precisato a quali condizioni il datore di lavoro può legittimamente utilizzare i dati risultati dal sistema Telepass installato sull'auto aziendale. Un tecnico dell’azienda era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo avendo rivelato i dati sulla geolocalizzazione (tratti da un palmare in uso al lavoratore e dagli spostamenti registrati ai caselli dal sistema Telepass) omissioni e mancata prestazione delle attività lavorative. Se il Tribunale aveva rigettato la domanda di annullamento del licenziamento, la Corte di Appello aveva ritenuto inutilizzabili i dati tratti dal sistema Telepass per un controllo a distanza del lavoratore illegittimo – ancorché ex post – in quanto non basato sulla “adeguata informazione” ai sensi dell’articolo 4, comma 3 dello Statuto dei Lavoratori, che consente l’utilizzo “ad ogni fine del rapporto di lavoro” dei dati personali raccolti con gli strumenti di controllo purché sia data al lavoratore l’adeguata informazione circa “le modalità d'uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli” e siano rispettate le condizioni previste dal Codice della privacy (rectius: dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali). Non avendo il datore di lavoro fornito le dovute informazioni di trasparenza sulla installazione del Telepass sulla vettura aziendale (ancorché strumento di lavoro assegnato per lo svolgimento delle mansioni al tecnico trasfertista), la Corte ha ritenuto inutilizzabili i dati posti a base del licenziamento (mentre il datore di lavoro aveva correttamente trattato i dati tratti dal palmare, per cui esisteva sia la specifica informativa privacy che l’impostazione corretta ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori). La Corte di Cassazione torna dunque a rimarcare la fondamentale importanza della trasparenza nei confronti dei lavoratori, quale discrimine tra raccolta lecita e illecita dei dati e tra controllo a distanza conforme o meno all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
 
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