Con l’ordinanza n. 23755/2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla corretta instaurazione del giudizio di opposizione disciplinato dall’art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, chiarendo il ruolo processuale del Garante per la protezione dei dati personali e le conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione al giudizio degli altri soggetti che devono necessariamente farne parte.
Secondo la Suprema Corte, la previsione contenuta nell’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 – ai sensi della quale il ricorso deve essere notificato alle parti e al Garante – determina un’ipotesi di litisconsorzio processuale necessario passivo ex lege, riconducibile all’art. 102 c.p.c.
La pronuncia assume particolare rilievo anche sotto il profilo processuale: qualora il ricorso sia stato tempestivamente proposto nei confronti di almeno uno dei litisconsorti necessari, l’omessa evocazione in giudizio di un altro soggetto necessario non comporta automaticamente l’inammissibilità dell’opposizione. In tale situazione, spetta invece al giudice ordinare l’integrazione del contraddittorio.
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta dinanzi al Tribunale di Roma contro un provvedimento con cui il Garante aveva archiviato un reclamo riguardante il trattamento di dati personali connesso all’acquisizione del certificato del casellario giudiziale da parte di funzionari della cancelleria del giudice di pace.
Nel procedimento non era stato inizialmente chiamato in giudizio il Ministero della Giustizia, individuato quale titolare del trattamento contestato.
Il Tribunale di Roma aveva ritenuto tale omissione ostativa alla prosecuzione del giudizio e aveva dichiarato inammissibile l’opposizione. Secondo il giudice di merito, l’integrazione successiva del contraddittorio non sarebbe stata consentita, poiché avrebbe sostanzialmente determinato il superamento del termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011 per la proposizione del ricorso.
La Cassazione ha invece accolto il ricorso e cassato la decisione con rinvio.
La Corte muove dalla particolare posizione istituzionale del Garante. L’Autorità, nell’esercizio delle competenze attribuite dal GDPR e dal Codice Privacy, può adottare provvedimenti preventivi, inibitori e conformativi, intervenire sui trattamenti illeciti e irrogare sanzioni amministrative. Pur dovendo esercitare le proprie attribuzioni in modo imparziale ed equo, non assume nel successivo giudizio di opposizione una posizione assimilabile a quella del giudice.
Sul piano processuale, l’art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, prevede espressamente la notificazione del ricorso tanto alle parti quanto al Garante. Da tale disposizione la Cassazione ricava l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra l’Autorità e gli altri soggetti che, in relazione all’oggetto della controversia, devono partecipare al giudizio.
La conseguenza è rilevante. Se il ricorso è stato proposto nei termini ed è stato validamente instaurato nei confronti di almeno uno dei legittimati passivi necessari, la mancata partecipazione di un ulteriore litisconsorte non determina di per sé l’inammissibilità dell’azione: il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c.
Diversa è l’ipotesi in cui il giudizio sia stato promosso esclusivamente nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva. In tale caso manca, sin dall’origine, una valida instaurazione del processo nei confronti di uno dei soggetti che avrebbero dovuto parteciparvi e non opera il meccanismo dell’integrazione del contraddittorio.
La Cassazione precisa inoltre che l’applicazione del rito del lavoro al procedimento previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 150/2011 non è incompatibile con l’ordine giudiziale di integrazione ai sensi dell’art. 102 c.p.c., purché l’azione sia stata tempestivamente esercitata nei confronti di almeno uno dei litisconsorti necessari.
Nel procedimento esaminato, l’opposizione era stata proposta tempestivamente nei confronti del Garante. Il Tribunale di Roma, pertanto, non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso per la mancata iniziale partecipazione del Ministero della Giustizia, ma avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo.
Su questa base la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Roma n. 13820/2025, depositata l’8 ottobre 2025.
La decisione offre un chiarimento significativo per il contenzioso in materia di protezione dei dati personali. Nella predisposizione di un’opposizione ex art. 10 del d.lgs. n. 150/2011 occorre infatti individuare non soltanto il Garante, la cui partecipazione è prevista direttamente dalla legge, ma anche gli ulteriori soggetti la cui posizione giuridica sia direttamente coinvolta dall’accertamento richiesto al giudice.
Allo stesso tempo, l’omessa notificazione iniziale a uno di tali soggetti non determina necessariamente la perdita dell’azione: quando il procedimento sia stato tempestivamente instaurato nei confronti di almeno uno dei litisconsorti necessari, il contraddittorio può e deve essere completato su ordine del giudi