La gestione di un blog non comporta automaticamente una responsabilità penale per qualsiasi contenuto pubblicato da terzi. Tuttavia, quando il gestore viene a conoscenza della presenza di contenuti diffamatori e ne consente consapevolmente la permanenza e l’ulteriore diffusione, la sua condotta può assumere rilevanza penale.
È quanto emerge dalla sentenza n. 27079/2026 della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna di un blogger per diffamazione aggravata, in concorso con il reato di atti persecutori.
La vicenda riguardava la pubblicazione, su un blog gestito dall’imputato, di undici articoli concernenti vicende relative alla gestione di un manicomio. I contenuti erano stati diffusi in forma anonima, ma recavano il logo di un’associazione presieduta dallo stesso gestore e presentavano elementi di continuità con articoli già apparsi su un periodico del quale l’imputato era direttore.
Nel contestare la condanna, il ricorrente aveva sostenuto, tra l’altro, che la paternità degli articoli gli fosse stata attribuita sulla base di elementi meramente indiziari, senza un accertamento tecnico relativo all’indirizzo IP dal quale i contenuti erano stati pubblicati. Aveva inoltre contestato la possibilità di estendere al gestore di un blog il regime di responsabilità previsto dall’articolo 57 del codice penale per il direttore della stampa periodica.
La Cassazione ha respinto tali argomentazioni.
Sotto il primo profilo, la Corte ha ritenuto che l’attribuzione dei contenuti potesse essere fondata anche sulla convergenza di molteplici elementi logici e fattuali, senza che fosse necessariamente indispensabile individuare tecnicamente l’indirizzo IP utilizzato per la pubblicazione. La decisione si colloca in continuità con un precedente orientamento secondo cui, in materia di diffamazione online, l’identificazione dell’autore può risultare da un quadro indiziario preciso e concordante, senza che l’accertamento tecnico dell’IP costituisca sempre una condizione imprescindibile.
Quanto alla posizione del gestore del blog, la Corte conferma invece che l’articolo 57 c.p. non è automaticamente applicabile ai blog e, più in generale, ai mezzi informatici di manifestazione del pensiero che non costituiscano testate giornalistiche telematiche.
L’esclusione di tale specifica forma di responsabilità non significa però che il gestore sia sempre estraneo alle conseguenze penali derivanti dai contenuti ospitati sul proprio sito.
Secondo la giurisprudenza richiamata dalla Cassazione, il blogger può rispondere direttamente di diffamazione aggravata quando, dopo essere venuto a conoscenza di scritti denigratori pubblicati sul proprio sito, non provveda tempestivamente alla loro rimozione. La permanenza consapevole dei contenuti può infatti essere valutata come adesione alla loro diffusione e come contributo alla protrazione dell’offesa alla reputazione della persona interessata.
Il principio è particolarmente rilevante perché distingue nettamente due situazioni: da un lato, la mera titolarità o amministrazione di uno spazio online, che non determina di per sé responsabilità per ogni contenuto pubblicato da terzi; dall’altro, la consapevole scelta di mantenere accessibile un contenuto lesivo dopo averne acquisito conoscenza, che può invece integrare una partecipazione alla condotta diffamatoria.
La sentenza affronta anche il rapporto tra diffamazione aggravata e atti persecutori. La Cassazione ribadisce che i due reati possono concorrere, poiché tutelano beni giuridici differenti e possono essere integrati dalla medesima sequenza di condotte quando la diffusione reiterata di contenuti denigratori assuma anche le caratteristiche delle molestie richieste dall’articolo 612-bis c.p.
Non esiste, tuttavia, un automatismo. La stessa giurisprudenza ha infatti individuato, a seconda delle caratteristiche concrete delle condotte, fattispecie nelle quali la reiterata pubblicazione di contenuti offensivi ha integrato soltanto il reato di atti persecutori e altre nelle quali è stata ravvisata esclusivamente la diffamazione.
La pronuncia offre quindi un’indicazione rilevante anche sul piano operativo per gestori di blog, siti, forum e altri spazi digitali aperti alla pubblicazione di contenuti: il profilo di rischio non riguarda soltanto chi materialmente crea il contenuto illecito, ma può estendersi a chi, una volta acquisita effettiva conoscenza della sua natura diffamatoria, ne consenta consapevolmente la permanenza e l’ulteriore diffusione.
La gestione delle segnalazioni e delle richieste di rimozione assume pertanto particolare rilievo. Procedure interne che consentano di documentare la ricezione delle contestazioni, la valutazione tempestiva dei contenuti e le conseguenti decisioni di mantenimento o rimozione possono costituire un presidio essenziale per la gestione del rischio giuridico connesso ai contenuti pubblicati online.