Alessandro Del Ninno
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Corte di Giustizia dell’Unione europea: nelle indagini antitrust il sequestro delle e-mail aziendali può avvenire anche senza previa autorizzazione del giudice.
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03/09/2026

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che, nell’ambito di un’indagine antitrust, le autorità nazionali garanti della concorrenza possono, in linea di principio, acquisire e sequestrare e-mail professionali scambiate tra dipendenti e amministratori anche in assenza di una preventiva autorizzazione giudiziaria, purché il diritto nazionale preveda limiti rigorosi ai poteri investigativi e garanzie effettive contro abusi e arbitri.

La decisione nelle cause riunite C-258/23, C-259/23 e C-260/23, trae origine da accertamenti effettuati dall’autorità portoghese della concorrenza presso società sospettate di violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE. Le imprese avevano contestato il sequestro delle comunicazioni elettroniche sostenendo che fosse necessaria una preventiva autorizzazione di un giudice.

La Corte ha anzitutto precisato che le e-mail professionali rientrano nella nozione di “comunicazioni” tutelata dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali e che il loro esame e sequestro incide anche sul diritto alla protezione dei dati personali garantito dall’articolo 8. La natura professionale della corrispondenza non la sottrae quindi alla tutela dei diritti fondamentali.

Tale ingerenza può tuttavia essere giustificata quando sia prevista dalla legge, persegua una finalità di interesse generale e rispetti i principi di necessità e proporzionalità. In particolare, l’acquisizione deve essere circoscritta alle comunicazioni pertinenti all’indagine e accompagnata da garanzie procedurali adeguate, inclusa la possibilità di un effettivo controllo giurisdizionale successivo.

La Corte introduce però una distinzione rilevante quando l’indagine riguarda dispositivi personali di amministratori o dipendenti, come smartphone o computer utilizzati anche per finalità private. L’accesso a tali dispositivi può comportare un’ingerenza particolarmente grave nella vita privata e richiede pertanto, secondo la Corte, un controllo preventivo da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.

La pronuncia assume rilievo operativo per le imprese sottoposte a ispezioni antitrust: le comunicazioni aziendali possono costituire una fonte probatoria primaria e non sono necessariamente protette dall’assenza di una previa autorizzazione giudiziaria. Al tempo stesso, i poteri delle autorità devono essere esercitati entro un perimetro definito, proporzionato e verificabile, con maggiori garanzie quando l’attività investigativa coinvolge dispositivi personali e informazioni estranee alla sfera professionale.