Alessandro Del Ninno
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Corte Suprema di Cassazione: nelle fiction su personaggi noti il consenso degli eredi può non essere necessario.
DIRITTO D'AUTORE
06/09/2026

La realizzazione di una fiction dedicata a un personaggio noto può, a determinate condizioni, utilizzare il nome e l’immagine del protagonista anche senza il consenso degli eredi. La presenza di una finalità commerciale dell’opera non esclude infatti automaticamente l’applicazione delle deroghe previste dall’articolo 97 della legge sul diritto d’autore quando l’utilizzo dell’immagine risponda anche a finalità informative, didattiche o culturali. È quanto chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione civile, con l’ordinanza n. 24401/2026.

La controversia riguardava una serie televisiva dedicata alla vita professionale di un noto commissario di polizia. Uno degli eredi, che non aveva prestato il proprio consenso all’utilizzo del nome e dell’immagine del padre, aveva agito nei confronti della RAI e della società di produzione chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto un ristoro economico parametrato al cosiddetto “prezzo del mancato consenso” e la decisione era stata successivamente confermata in appello. La Cassazione ha invece cassato la sentenza con rinvio.

Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra tutela dell’immagine e libertà di espressione artistica e informativa. L’articolo 96 della legge n. 633/1941 stabilisce, come regola generale, che il ritratto di una persona non possa essere esposto, riprodotto o commercializzato senza il consenso dell’interessato o, dopo la sua morte, dei familiari indicati dalla legge. L’articolo 97 contempla però una serie di eccezioni, tra cui quelle connesse alla notorietà del soggetto, all’ufficio pubblico ricoperto e alle finalità scientifiche, didattiche o culturali, fermo il limite della tutela dell’onore, della reputazione e del decoro.

Secondo la Cassazione, non è corretto assumere che la presenza di uno scopo di lucro renda automaticamente illecito l’utilizzo dell’immagine. Un’opera informativa, documentaristica o culturale può essere realizzata nell’ambito di un’attività imprenditoriale e produrre ricavi senza perdere, per ciò solo, la propria funzione informativa o culturale. Occorre quindi distinguere l’utilizzo dell’immagine diretto essenzialmente a promuovere prodotti o servizi dalla commercializzazione di un’opera che abbia anche una propria autonoma finalità culturale o informativa.

Ne deriva la necessità di un bilanciamento concreto tra gli interessi in gioco. Il giudice deve verificare se, nel caso specifico, prevalgano le finalità culturali e informative oppure quelle esclusivamente commerciali e pubblicitarie. La Corte ha censurato proprio l’impostazione della decisione di merito, che aveva attribuito in astratto prevalenza allo scopo lucrativo senza compiere tale valutazione comparativa.

La Cassazione affronta inoltre una questione particolarmente rilevante per le opere audiovisive: una fiction non perde necessariamente la propria natura culturale per il fatto di contenere elementi romanzati o scene di pura invenzione. La libertà di elaborazione artistica consente infatti di integrare la ricostruzione storica con elementi funzionali alla drammatizzazione e alla coerenza narrativa, anche quando essi riguardino aspetti non strettamente riconducibili alla vita professionale del personaggio rappresentato.

Anche sotto questo profilo, tuttavia, non opera alcun automatismo. Il giudice deve verificare se gli elementi di invenzione siano effettivamente funzionali alla realizzazione dell’opera e se non alterino o distorcano la rappresentazione della persona, incidendo indebitamente sulla sua identità, reputazione o sfera privata.