Alessandro Del Ninno
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Intelligenza artificiale e responsabilità: il D.Lgs. 160/2026 introduce nuovi obblighi e rischi per le imprese.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
15/09/2026

Il 15 settembre 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 214, il Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160, recante l’“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 […] in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale”. Il decreto entra in vigore il 30 settembre 2026.

Il provvedimento costituisce uno dei principali interventi di attuazione interna del quadro normativo europeo sull’intelligenza artificiale e dà seguito alla delega contenuta nella Legge 23 settembre 2025, n. 132. La sua rilevanza, tuttavia, non riguarda soltanto le amministrazioni di pubblica sicurezza: accanto alla disciplina dell’utilizzo dell’IA da parte delle Forze di polizia, il decreto introduce infatti disposizioni di carattere generale in materia di responsabilità penale, responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

Per le imprese, pertanto, la pubblicazione del D.Lgs. 160/2026 rappresenta un passaggio particolarmente significativo nel processo di trasformazione dell’AI Act da disciplina prevalentemente regolatoria e di compliance a fonte di conseguenze anche sul piano della responsabilità civile e penale.

IA nelle attività di polizia: sorveglianza umana, biometria e riconoscimento facciale

Il Titolo I del decreto disciplina la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione e l’utilizzo di sistemi e modelli di IA nelle attività di polizia, precisando espressamente che tali sistemi devono avere una funzione strumentale e di supporto rispetto alla decisione umana.

Quando i risultati delle elaborazioni automatizzate sono destinati a essere utilizzati in atti o provvedimenti suscettibili di incidere sulla sfera giuridica delle persone, il decreto richiede una revisione umana qualificata. Per i sistemi ad alto rischio deve inoltre essere assicurata un’effettiva sorveglianza umana, affidata a personale dotato delle necessarie competenze e adeguatamente formato.

Particolare attenzione è dedicata all’impiego dei dati biometrici. Il decreto disciplina sia l’identificazione biometrica remota in tempo reale, ammessa soltanto per specifiche finalità e nel rispetto di un articolato regime autorizzatorio, sia il riconoscimento facciale a posteriori mediante sistemi di videosorveglianza integrati con componenti di IA. Sono espressamente vietate, tra l’altro, banche dati biometriche alimentate mediante scraping non mirato e forme di riconoscimento facciale generalizzato o indiscriminato.

L'utilizzo dei sistemi di identificazione biometrica in tempo reale presuppone inoltre una preventiva valutazione d’impatto sui diritti fondamentali ai sensi dell’art. 27 dell’AI Act, unitamente alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prevista dal D.Lgs. 51/2018. Gli utilizzi devono essere registrati attraverso log non modificabili, conservati per cinque anni, e devono essere oggetto di specifica notifica al Garante per la protezione dei dati personali.

Interessante anche per le imprese tecnologiche è la possibilità per le Forze di polizia di collaborare, nell’ambito di specifici progetti di ricerca e sperimentazione, con università, enti di ricerca e soggetti pubblici e privati. I relativi accordi devono disciplinare espressamente la proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, sui modelli derivati, sui dati di addestramento e sul software, nonché i ruoli privacy dei soggetti coinvolti e le rispettive responsabilità.

Un nuovo reato per la sicurezza dei sistemi di IA ad alto rischio

Di particolare rilievo per il settore privato è il Titolo II. L’art. 12 del decreto introduce nel codice penale il nuovo art. 437-bis c.p., “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”.

La nuova disposizione punisce chi omette di adottare le misure tecniche di sicurezza previste nella progettazione, nell’addestramento, nella produzione o nell’immissione sul mercato di sistemi di IA ad alto rischio, quando tali misure siano finalizzate a prevenire malfunzionamenti o alterazioni, nonché chi omette di adottare le necessarie misure di sorveglianza umana, qualora da tali omissioni derivi un pericolo per la vita o per l’incolumità pubblica o individuale. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni, elevata da due a otto anni quando ne derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato.

La norma punisce inoltre l’alterazione di sistemi di IA ad alto rischio quando ne derivi un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale, prevedendo pene ulteriormente aggravate in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato. È prevista anche una fattispecie riferita all’utilizzatore professionale di un sistema di IA ad alto rischio che ometta intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana, quando dall’omissione derivino i pericoli indicati dalla disposizione.

La previsione assume particolare importanza perché attribuisce rilevanza penale non alla mera inosservanza formale dell’AI Act, ma a determinate omissioni o condotte relative alla sicurezza e alla sorveglianza umana quando siano accompagnate dal concreto pericolo richiesto dalla fattispecie.

L’intelligenza artificiale entra espressamente nel sistema della responsabilità 231

Una delle novità di maggiore immediato interesse per le imprese è contenuta nell’art. 15, che introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies, rubricato “Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”.

Entrano così nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti:

  • il nuovo delitto previsto dall’art. 437-bis c.p., relativo all’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio e all’alterazione illecita dei sistemi, per il quale è prevista a carico dell’ente una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote;

  • il delitto previsto dall’art. 612-quater c.p., relativo all’illecita diffusione di immagini, video o voci falsificati o alterati attraverso sistemi di IA, per il quale la sanzione pecuniaria è compresa tra 200 e 700 quote;

  • per entrambe le fattispecie sono inoltre previste le sanzioni interdittive richiamate dall’art. 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs. 231/2001.

Naturalmente, l’inserimento di un reato nel catalogo 231 non determina automaticamente la responsabilità dell’impresa: restano necessari i presupposti generali previsti dal D.Lgs. 231/2001, compresa la commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte dei soggetti qualificati dalla disciplina.

Per le società che sviluppano, commercializzano o utilizzano sistemi di IA, tuttavia, la modifica impone una concreta riflessione sulla mappatura dei rischi 231. In particolare, i Modelli organizzativi dovranno essere riesaminati per verificare se i processi di progettazione, sviluppo, validazione, sicurezza, sorveglianza umana e utilizzo dei sistemi di IA possano presentare aree di rischio rilevanti rispetto alle nuove fattispecie.

Danni causati dall’IA: cambia anche il processo civile

Altrettanto rilevanti sono gli artt. 16-20, che introducono specifici strumenti processuali per le azioni di risarcimento del danno, contrattuale o extracontrattuale, cagionato nell’utilizzo di sistemi di IA.

Il primo elemento innovativo riguarda l’accesso alle prove. Su richiesta del soggetto che afferma di avere subito un danno, il giudice può ordinare alla controparte o a un terzo l’esibizione delle prove specificamente pertinenti relative al funzionamento del sistema di IA, quando siano forniti elementi sufficienti a rendere verosimile la fondatezza della domanda e il collegamento tra l’output del sistema e il danno lamentato.

Tra la documentazione che può essere oggetto dell’ordine di esibizione rientrano espressamente i log del sistema, la documentazione del sistema di gestione dei rischi, la documentazione tecnica e le informazioni relative alle modalità di sorveglianza umana. La disciplina prevede misure di protezione dei segreti commerciali e delle informazioni riservate, ma attribuisce conseguenze processuali significative alla mancata esibizione: qualora l’inadempimento riguardi tale documentazione, il giudice, valutati gli altri elementi di prova, può ritenere ammessi i fatti allegati dal danneggiato. Per il terzo che non ottemperi senza giustificato motivo è inoltre prevista una sanzione pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro.

La conseguenza pratica è evidente: la documentazione richiesta dall’AI Act assume anche una funzione probatoria. Log, risk management, documentazione tecnica e registrazioni della sorveglianza umana non rappresentano più soltanto evidenze di compliance da esibire alle autorità, ma possono diventare elementi centrali nella difesa dell’impresa in un contenzioso risarcitorio.

Ancora più significativa è la disposizione sulla presunzione del nesso di causalità. Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, il decreto stabilisce che il nesso causale tra la violazione e il danno sia presunto, salva prova contraria.

Il legislatore precisa inoltre che la conformità del sistema agli obblighi dell’AI Act, anche se certificata attraverso i meccanismi previsti dal regolamento, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto. La conformità regolatoria, quindi, non costituisce un “safe harbour” rispetto alle pretese risarcitorie.

Per le persone fisiche che agiscano al di fuori della propria attività imprenditoriale o professionale viene inoltre prevista la competenza anche del giudice del luogo di residenza o domicilio del danneggiato.

Azione diretta contro l’assicuratore: un nuovo elemento nella gestione del rischio IA

Il decreto introduce infine una disposizione particolarmente rilevante sotto il profilo assicurativo.

Prima di promuovere l’azione risarcitoria, il danneggiato può chiedere al soggetto ritenuto responsabile se disponga di una copertura assicurativa della responsabilità civile relativa al danno. Il destinatario della richiesta deve comunicare entro trenta giorni l’esistenza della polizza, i suoi estremi e la denominazione dell’impresa assicuratrice.

Il danneggiato dispone inoltre di una vera e propria azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione, nei limiti del massimale previsto dal contratto. L’assicuratore che abbia effettuato il pagamento conserva, alle condizioni previste dalla norma, il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato.

La disposizione rende opportuno, per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA, verificare non soltanto la presenza formale di una copertura assicurativa, ma anche l’effettiva estensione delle polizze RC ai rischi derivanti dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale, le eventuali esclusioni, i massimali, gli obblighi di disclosure e le clausole di rivalsa.

Scheda – D.Lgs. 160/2026 in sintesi

Il decreto si articola in 22 articoli e tre Titoli. Il Titolo I (artt. 1-10) disciplina l’utilizzo dei sistemi di IA nell’attività di polizia, compresi ricerca e sperimentazione, formazione, sorveglianza umana, trattamento dei dati biometrici, identificazione biometrica remota in tempo reale e riconoscimento facciale a posteriori. Il Titolo II (artt. 11-20) interviene sulla responsabilità penale e civile: introduce l’art. 437-bis c.p., disciplina l’impiego processuale dell’identificazione biometrica, modifica le regole sul sequestro dei contenuti online generati anche con IA, introduce il nuovo art. 25-vicies nel D.Lgs. 231/2001 e stabilisce specifiche regole per le azioni risarcitorie relative ai sistemi di IA. Il Titolo III (artt. 21-22) contiene le disposizioni transitorie e finanziarie; per i sistemi di IA già oggetto di contratti, sviluppo, sperimentazione o utilizzo nelle attività di polizia è previsto un periodo di adeguamento di un anno alle disposizioni del Capo II del Titolo I.

Cosa devono valutare ora le imprese

Il D.Lgs. 160/2026 suggerisce di integrare la compliance all’AI Act con una prospettiva più ampia di enterprise risk management. Per le imprese interessate sarà opportuno verificare, in particolare, la classificazione dei sistemi di IA utilizzati e l’eventuale presenza di sistemi ad alto rischio; l’adeguatezza delle misure di sicurezza e di sorveglianza umana; la conservazione di log e documentazione tecnica utilizzabili anche a fini probatori; l’aggiornamento della mappatura dei rischi e del Modello 231; le procedure interne relative alla creazione e diffusione di contenuti sintetici; le clausole di responsabilità e indennizzo nei contratti con provider e fornitori; nonché l’adeguatezza delle coperture assicurative rispetto ai nuovi scenari di responsabilità.

Il punto di maggiore rilievo sistematico è che compliance e responsabilità diventano sempre più strettamente connesse. L’adempimento degli obblighi dell’AI Act rimane essenziale, ma non è sufficiente, di per sé, a escludere la responsabilità civile; al contrario, la violazione degli obblighi europei può incidere direttamente sul regime probatorio, mentre determinate condotte relative alla sicurezza dei sistemi ad alto rischio possono assumere rilevanza penale e, ricorrendone i presupposti, generare responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per le imprese, la governance dell’intelligenza artificiale deve quindi essere progressivamente integrata con compliance 231, cybersecurity, product safety, gestione del contenzioso e coperture assicurative, superando un approccio limitato alla sola conformità formale all’AI Act.