Il Garante privacy ha ricordato che il 29 ottobre 2026 scade il periodo di sei mesi concesso dalle Linee guida del 17 aprile 2026, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale il 29 aprile. Il richiamo di ottobre rende urgente l’adeguamento di aziende, piattaforme di invio massivo e gestori di newsletter che usano immagini remote o tecniche equivalenti per rilevare aperture e comportamenti dei destinatari.
Secondo il Garante, il pixel può rientrare nell’art. 122 del Codice privacy e, per le finalità di tracciamento, richiede un consenso preventivo, libero, specifico e informato, salvo le circoscritte ipotesi tecniche, di sicurezza o di comunicazioni istituzionali e di servizio contemplate dalle Linee guida. L’informativa deve spiegare che cosa si misura, per quali finalità e con quali soggetti; il destinatario deve poter revocare il consenso facilmente e in modo granulare. La disciplina del GDPR continua ad applicarsi a ruoli, accountability, minimizzazione e privacy by design.
In pratica occorre censire i pixel incorporati nei template, le impostazioni dei fornitori di marketing au-tomation e le aperture registrate anche per conto di terzi; disabilitare il tracciamento fino alla scelta valida; separare la revoca del tracciamento dalla gestione delle comunicazioni, quando appropriato; aggiornare informativa, registro e accordi contrattuali.
È opportuno ricordare, infine, che il Garante ha indicato la verifica delle Linee guida tra gli ambiti di verifica ispettiva nel Piano per il secondo semestre del 2026