L’art. 52 del d.lgs. 179/2026, pubblicato l’8 ottobre ed efficace dal 23 ottobre 2026, aggiunge il comma 1-bis all’art. 98 del Codice della proprietà industriale. Tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali tutelabili possono rientrare dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi IA, incluse architetture dei modelli, funzioni di ottimizzazione, procedure e configurazioni di addestramento.
La norma non attribuisce una protezione automatica a ogni dataset o algoritmo. Devono comunque sussistere le tre condizioni già previste dall’art. 98, comma 1: informazioni segrete, valore economico proprio della segretezza e misure ragionevolmente adeguate a mantenerla. Il coordinamento con licenze, diritto d’autore, Data Act e GDPR resta necessario: la qualificazione come segreto commerciale non autorizza trattamenti illeciti di dati personali né consente di eludere obblighi legali di accesso.
Per imprese che sviluppano o commissionano modelli IA, è consigliabile inventariare dataset, pipeline, pesi e configurazioni effettivamente riservate, definire accessi per ruolo, marcatura e logging, patti di riservatezza e regole per fornitori e dipendenti. In una controversia, la prova delle misure di protezione adottate sarà centrale quanto la descrizione dell’asset tecnico.