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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Cassazione: licenziamento legittimo per il lavoratore che usa il pc aziendale per accedere a Facebook.

Con la sentenza n. 3133 del 01.02.2019, la Cassazione afferma che l’accesso indiscriminato da parte del lavoratore alla propria pagina Facebook, durante l’orario di servizio e tramite il pc aziendale, rappresenta una condotta grave, lesiva del vincolo fiduciario e tale da legittimare l’irrogazione di un licenziamento per giusta causa.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, segretaria part-time presso uno studio medico, impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatole per aver effettuato l’accesso a Facebook, mediante il pc aziendale durante l’orario di lavoro, per ben 4.500 volte nell’arco di 18 mesi.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, afferma che deve essere considerata grave la condotta del dipendente che abusa dello strumento informatico aziendale per accedere a siti internet estranei allo svolgimento della prestazione durante l’orario di lavoro.
La gravità del predetto comportamento si rende pacifica laddove la condotta del prestatore contrasta, come nel caso di specie, con l’etica comune, integrando una palese violazione del rapporto fiduciario.

Secondo i Giudici di legittimità, ove un tale comportamento sia rinvenuto dal datore tramite la semplice consultazione della cronologia dei siti web visitati, non vi può essere alcuna violazione né delle regole sulla privacy né del precetto contenuto nell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Sia perché non vi è alcun dispositivo di controllo installato sul pc, ma solo la lettura di dati registrati da qualsiasi computer, sia perché non si configura una verifica sulla produttività o l’efficienza del lavoro svolto, finendo nel mirino del datore condotte estranee alla prestazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso presentato dalla lavoratrice, confermando la legittimità del licenziamento disciplinare alla stessa irrogato.

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