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DIRITTO D'AUTORE

Corte di Giustizia UE: l'equo compenso per «copia privata» ai sensi della direttiva sul diritto d’autore si applica alla memorizzazione nel cloud.

L’Austro-Mechana è una società di gestione collettiva dei diritti d’autore che esercita i diritti legali al compenso in forza dell’eccezione per copia privata. L’eccezione per copia privata è un’eccezione al diritto esclusivo degli autori di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere. Essa riguarda le riproduzioni effettuate su qualsiasi supporto da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali.

L’Austro-Mechana ha presentato dinanzi all’Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna, Austria) una domanda di pagamento di tale compenso diretta contro la Strato AG, un fornitore di servizi di memorizzazione nel cloud. Tale Tribunale ha respinto la domanda, in quanto la Strato non cede supporti di registrazione ai suoi clienti, ma fornisce loro servizi di memorizzazione online. Adito in appello, l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) ha chiesto alla Corte se la memorizzazione di contenuti nell’ambito di servizi di nuvola informatica [cloud computing] rientri nell’eccezione per copia privata di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

La Corte dichiara che l’eccezione per copia privata si applica alle copie di opere su un server in uno spazio di memorizzazione messo a disposizione di un utente dal fornitore di un servizio di nuvola informatica. Tuttavia, gli Stati membri non hanno l’obbligo di assoggettare i fornitori di servizi di memorizzazione nel cloud al pagamento di un equo compenso, a condizione che il versamento di un equo compenso al titolare dei diritti sia previsto in un altro modo.

Giudizio della Corte.

Nella sua sentenza, la Corte rileva, in primo luogo, che la direttiva 2001/29 prevede che l’eccezione per copia privata si applica alle riproduzioni effettuate su qualsiasi supporto. La Corte si pronuncia nel senso dell’applicabilità di tale eccezione alle copie di opere nel cloud. Per quanto riguarda la nozione di «riproduzione», la Corte precisa che la realizzazione di una copia di salvataggio di un’opera nel cloud costituisce una riproduzione di tale opera. Infatti, il caricamento (upload) di un’opera nel cloud consiste nella memorizzazione di una copia della stessa. Per quanto riguarda i termini «qualsiasi supporto», la Corte rileva che essi riguardano tutti i supporti su cui un’opera protetta può essere riprodotta, compresi i server utilizzati nell’ambito della nuvola informatica. A tale proposito, non è determinante il fatto che il server appartenga a un terzo.

Infatti, l’eccezione per copia privata può essere applicata a riproduzioni effettuate da una persona fisica mediante un dispositivo appartenete a un terzo. Inoltre, uno degli obiettivi della direttiva 2001/29 è garantire che la protezione del diritto d’autore nell’Unione non diventi sorpassata e obsoleta a causa dell’evoluzione tecnologica. Tale obiettivo sarebbe compromesso se le eccezioni e le limitazioni alla protezione del diritto d’autore fossero interpretate in modo da escludere i supporti digitali e i servizi di nuvola informatica. Di conseguenza, la nozione di «qualsiasi supporto» comprende un server in cui uno spazio di memorizzazione è messo a disposizione di un utente dal fornitore di un servizio di nuvola informatica. In secondo luogo, la Corte si pronuncia sull’assoggettamento dei fornitori di servizi memorizzazione nel cloud al pagamento di un equo compenso e considera, in sostanza, che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, un tale assoggettamento rientra nel margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore nazionale per delimitare i diversi elementi del sistema di equo compenso. A tale proposito, essa ricorda che gli Stati membri che attuano l’eccezione per copia privata sono tenuti a prevedere un sistema di equo compenso destinato a indennizzare i titolari dei diritti. Per quanto riguarda il debitore dell’equo compenso, spetta, in linea di principio al soggetto che effettua la copia privata, ovvero l’utente dei servizi di memorizzazione nell’ambito della nuvola informatica, finanziare il compenso.

Tuttavia, in caso di difficoltà pratiche per individuare gli utenti finali, gli Stati membri possono istituire un prelievo per copia privata a carico del produttore o dell’importatore dei server, attraverso il quale sono proposti i servizi di nuvola informatica ai privati. Tale prelievo si ripercuote economicamente sull’acquirente di tali server e sarà in definitiva sopportato dall’utente privato che utilizza tali apparecchiature o al quale è fornito un servizio di riproduzione.

Gli Stati membri possono tener conto, in sede di determinazione del prelievo per copia privata, del fatto che taluni dispositivi e supporti possono essere utilizzati per realizzare copie private nell’ambito della nuvola informatica. Tuttavia, essi devono garantire che il prelievo così versato, nella misura in cui esso è riscosso su più dispositivi e supporti nell’ambito del processo unico di copia privata, non superi il danno potenziale subito dai titolari dei diritti.


Di conseguenza, la direttiva 2001/29 non osta a una normativa nazionale che non assoggetta i fornitori di servizi di memorizzazione nel cloud al pagamento di un equo compenso, a condizione che tale normativa preveda il versamento di un equo compenso in altro modo.

(Fonte: sito web della Corte di Giustizia UE Comunicato Stampa 50/22 - Autore e Titolarità dei contenuti: CGUE)
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