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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte costituzionale: le Regioni non possono disciplinare autonomamente la materia del trattamento dei dati personali.

È incostituzionale una disciplina regionale che regola il trattamento dei dati personali nella installazione degli impianti di videosorveglianza, in quanto vìola gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e  invade le competenze legislative esclusive dello Stato nella materia  «ordinamento civile». È quanto si legge nella sentenza n. 69/2024 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 3 della legge della Regione Puglia n. 13 del 2023 per contrasto con l’art. 117, commi primo e secondo, della Costituzione. La Corte rileva che l’Unione europea, nell’esercizio della competenza fissata nell’art. 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detta una complessa disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che «trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali». 

Secondo i giudici delle leggi, la Regione non può regolare autonomamente  la materia, né operare una selezione di fonti e di previsioni, «che, all’interno  dell’articolato plesso normativo contemplato sia dall’Unione europea sia dal  legislatore statale, sono chiamate a disciplinare questa complessa e delicata  materia», poiché in tal modo «non solo si sovrappone alle normative  eurounitaria e statale, travalicando le proprie competenze, ma oltretutto  effettua una arbitraria scelta, il cui contenuto precettivo equivale a ritenere  vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le  altre», dettate dall’Unione europea e dal legislatore statale.
 
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