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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Concorrenza e poteri istruttori della Commissione UE: il Tribunale UE ammette, a determinate condizioni, l’accesso a documenti presenti su dispositivi personali usati per finalità profes-sionali.

Con due sentenze rese nelle cause T-1097/23, Vivendi/Commissione, e T-1119/23, Lagardère/Commissione, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto i ricorsi proposti da Vivendi e Lagardère contro alcune richieste di informazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito di un’indagine in materia di concentrazioni.

La vicenda trae origine dall’operazione con cui Vivendi aveva notificato alla Commissione l’acquisizione del controllo esclusivo di Lagardère, due gruppi francesi attivi nei settori dei media e dell’editoria. L’operazione era stata autorizzata dalla Commissione il 9 giugno 2023, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni. Successivamente, tuttavia, la Commissione aveva avviato un’indagine sospettando che la concentrazione fosse stata attuata prematuramente.

Nell’ambito di tale indagine, la Commissione aveva richiesto alle imprese interessate la trasmissione di documenti individuati mediante temi e parole chiave predefiniti, riferiti alle comunicazioni di alcune persone designate e relativi a uno specifico periodo temporale. Le richieste riguardavano anche documenti contenuti in dispositivi elettronici di comunicazione personali, purché tali dispositivi fossero stati utilizzati almeno una volta per finalità professionali.

Vivendi e Lagardère avevano contestato tali richieste, sostenendo, tra l’altro, che esse comportassero una violazione del diritto al rispetto della vita privata. Il Tribunale riconosce che richieste di questo tipo possono determinare una grave ingerenza nella vita privata degli interessati. Tuttavia, ritiene che tale ingerenza possa essere giustificata dal diritto dell’Unione quando ricorrano specifiche condizioni.

Secondo il Tribunale, infatti, la restrizione del diritto alla vita privata è ammissibile se si fonda su una base giuridica sufficientemente chiara e precisa, rispetta il contenuto essenziale del diritto, persegue un obiettivo di interesse generale — in questo caso l’effettiva applicazione delle regole europee in materia di concorrenza — ed è proporzionata rispetto a tale obiettivo.

Particolare rilievo viene attribuito alle garanzie che accompagnavano le richieste della Commissione. Il Tribunale osserva che le richieste erano limitate a determinate persone, a un arco temporale circoscritto e a criteri di ricerca previamente definiti. Inoltre, la raccolta di informazioni afferenti alla vita privata risultava solo incidentale rispetto alla ricerca di informazioni di natura commerciale ed erano previste misure di tutela per i dati sensibili e le informazioni riservate.

Il Tribunale sottolinea, infine, che i poteri istruttori della Commissione rischierebbero di essere privati della loro effettività se le imprese potessero sottrarsi alla produzione di documenti semplicemente perché conservati su dispositivi personali utilizzati anche per scopi professionali. Resta fermo, in ogni caso, che le richieste di informazioni della Commissione sono soggette al controllo del giudice dell’Unione, che costituisce una garanzia essenziale per la tutela dei diritti fondamentali.

La decisione è rilevante perché conferma che, nelle indagini antitrust e in materia di concentrazioni, la distinzione tra dispositivo personale e dispositivo aziendale non è di per sé decisiva. Ciò che rileva è l’uso professionale del dispositivo e la presenza di adeguate garanzie di necessità, proporzionalità, delimitazione dell’oggetto della ricerca e tutela delle informazioni personali o riservate.

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