INFORMATION TECHNOLOGY
Commissione UE: promosso il Codice europeo sulla trasparenza, il principale strumento per adempiere, dal 2 agosto prossimo, all’articolo 50 dell’AI Act.
La Commissione europea e il Comitato europeo per l’intelligenza artificiale hanno valutato positivamente il Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA, ritenendolo uno strumento adeguato per facilitare l’applicazione degli obblighi previsti dall’articolo 50, paragrafi 2, 4 e 5, dell’AI Act.
Il Codice, pubblicato il 10 giugno 2026, è uno strumento volontario rivolto ai fornitori e ai deployer di sistemi di IA generativa. La sua adesione non sostituisce gli obblighi direttamente previsti dall’AI Act, ma offre ai firmatari un quadro operativo riconosciuto a livello europeo per dimostrare la conformità alle regole sulla marcatura, rilevazione ed etichettatura dei contenuti artificiali.
La disciplina diventerà applicabile dal 2 agosto 2026. Da tale data, i fornitori di sistemi che generano o manipolano testi, immagini, audio o video dovranno assicurare che gli output siano contrassegnati in un formato leggibile automaticamente e rilevabili come artificialmente prodotti o modificati, nei limiti di quanto tecnicamente possibile. Le soluzioni adottate dovranno essere efficaci, interoperabili, solide e affidabili.
Per i deployer, il Codice riguarda in particolare l’obbligo di rendere riconoscibili i deep fake e i testi generati o manipolati dall’IA e pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse generale. Per questi ultimi, l’obbligo incontra l’eccezione prevista dall’AI Act quando il contenuto sia stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assuma la responsabilità della pubblicazione.
Il Codice è articolato in due sezioni. La prima è destinata ai fornitori e disciplina le misure tecniche per la marcatura e l’individuazione dei contenuti generati o manipolati. La seconda riguarda i deployer e stabilisce modalità comuni per informare gli utenti della natura artificiale dei deep fake e di determinate pubblicazioni testuali.
Tra le misure operative figurano l’impiego di marcature leggibili dalle macchine, il ricorso a standard aperti, lo sviluppo di meccanismi interoperabili di rilevazione e l’adozione di modalità di disclosure chiaramente percepibili dagli utenti. L’Unione ha inoltre predisposto un sistema comune di icone che creatori, editori e altri deployer possono utilizzare per segnalare la presenza di contenuti generati o manipolati mediante IA. Le icone sono liberamente utilizzabili, ma il loro impiego non determina, da solo, la conformità all’articolo 50: il deployer resta responsabile della chiarezza, visibilità e adeguatezza dell’informazione fornita.
La valutazione positiva assume particolare rilievo sul piano applicativo. I soggetti che aderiranno al Codice e ne attueranno correttamente le misure potranno utilizzarlo per dimostrare la conformità agli obblighi dell’AI Act, beneficiando di maggiore certezza giuridica, uniformità applicativa nell’Unione e riduzione degli oneri amministrativi. Chi sceglierà modalità alternative dovrà invece dimostrarne autonomamente l’adeguatezza, che potrà essere valutata caso per caso dalle autorità nazionali di vigilanza del mercato.
Il Codice non esaurisce tuttavia il quadro regolatorio. Sarà integrato dagli orientamenti della Commissione sull’articolo 50, destinati a chiarire quali soggetti e contenuti rientrino negli obblighi, come debbano essere applicate le eccezioni e quali modalità di marcatura ed etichettatura risultino concretamente appropriate.
Per imprese, editori, piattaforme e sviluppatori, l’indicazione operativa è quindi quella di mappare sin d’ora i contenuti prodotti o modificati mediante sistemi di IA, distinguere gli obblighi dei fornitori da quelli dei deployer, verificare le tecniche di marcatura disponibili e definire procedure interne per l’apposizione di etichette, icone e informazioni agli utenti.
L’adesione al Codice resta facoltativa, ma rappresenta la principale via comune indicata dalle istituzioni europee per tradurre l’articolo 50 dell’AI Act in misure tecniche e organizzative concretamente verificabili.