DIRITTO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
Disegni e modelli UE, pienamente applicabile il nuovo quadro normativo europeo.
Dal 1° luglio 2026 è pienamente operativo il nuovo quadro normativo dell’Unione europea sulla protezione dei disegni e modelli. La riforma, la più ampia realizzata nel settore da oltre vent’anni, mira a rendere il sistema più moderno, accessibile e adeguato allo sviluppo dei prodotti digitali e delle nuove tecnologie.
Il nuovo assetto è fondato sul Regolamento (UE) 2026/715 sui disegni e modelli dell’Unione europea, che raccoglie in un testo codificato la disciplina applicabile, completato dai nuovi regolamenti delegato e di esecuzione relativi alle procedure dinanzi all’EUIPO. La riforma europea comprende inoltre la direttiva (UE) 2024/2823, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 9 dicembre 2027 per armonizzare ulteriormente i sistemi nazionali.
La definizione di disegno o modello è stata ampliata per includere espressamente animazioni, movimenti e transizioni. Anche il concetto di prodotto comprende ora elementi non incorporati in oggetti fisici, quali interfacce grafiche, prodotti digitali e configurazioni spaziali di elementi. La tutela viene così adattata a realtà come applicazioni, ambienti virtuali, icone animate e altre creazioni prive di una forma materiale tradizionale.
Cambiano anche le modalità di deposito e rappresentazione. Le domande di registrazione dei disegni e modelli UE devono essere presentate direttamente all’EUIPO e non più attraverso gli uffici nazionali della proprietà industriale. Il nuovo sistema consente inoltre forme di rappresentazione più adatte ai prodotti dinamici e digitali, superando un modello costruito prevalentemente su immagini statiche. Le procedure sono state semplificate anche per le domande multiple. Non è più necessario che tutti i disegni o modelli inseriti nella stessa domanda appartengano alla medesima classe della classifica-zione di Locarno, con una maggiore flessibilità per le imprese che intendono proteggere collezioni o portafogli articolati di prodotti.
La riforma rafforza inoltre la protezione contro le nuove forme di contraffazione. Il titolare può intervenire anche rispetto alla creazione, al download, alla copia e alla condivisione di file o software contenenti il disegno protetto, destinati a consentire la riproduzione di un prodotto tramite tecnologie come la stampa 3D. È stata introdotta anche una specifica eccezione per gli atti compiuti a fini di riferimento, critica, commento, parodia o insegnamento, purché compatibili con le corrette pratiche commerciali e non pregiudichino indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello.
Sul piano visivo, i titolari possono utilizzare il simbolo Ⓓ per segnalare che il prodotto è protetto come disegno o modello registrato dell’Unione europea. L’indicazione non costituisce una condizione per la tutela, ma può agevolare la conoscibilità del diritto da parte dei terzi.