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Pubblicato in G.U. il decreto legislativo 209/2025 sui servizi finanziari a distanza.
Con il D.lgs. 209/2025, n. 209 l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2023/2673, che aggiorna il quadro europeo sui contratti di servizi finanziari conclusi a distanza (online, app, telefono, ecc.) e sostituisce la disciplina del 2002.
La riforma supera l’impostazione per cui i servizi finanziari a distanza erano regolati da una direttiva dedicata e separata, e li aggancia in modo più organico alla disciplina dei diritti dei consumatori. In pratica:
- si semplifica il quadro normativo (meno regole “sparse” e più coordinamento);
- si introducono presidi specifici per i servizi finanziari a distanza dentro il Codice del consumo, con una nuova sezione ad hoc;
- si rafforzano tutele operative su informazioni precontrattuali, recesso, telefonate di vendita, interfacce online e poteri di vigilanza/sanzioni.
Il decreto aggiorna gli obblighi informativi nei contratti a distanza (e in quelli negoziati fuori dai locali commerciali), con attenzione particolare al diritto di recesso. L’idea è evitare recesso “solo teorico”: prima che il consumatore sia vincolato, devono risultare chiare le condizioni, i termini e le procedure di recesso; la disponibilità del modulo tipo (se previsto) e l’eventuale presenza della nuova funzione di recesso online. Difatti, la novità più concreta, per i canali digitali, è l’introduzione di un meccanismo di recesso direttamente dall’interfaccia online (sito/app) per i contratti conclusi via interfaccia. In sintesi operativa:
• il consumatore può inviare una dichiarazione di recesso online con gli elementi essenziali (identità e dati che identificano il contratto);
• l’interfaccia deve rendere la funzione ben visibile e accessibile per tutto il periodo di recesso;
• è prevista una fase di conferma del recesso (sempre online);
• il professionista deve trasmettere senza ritardo un riscontro su supporto durevole con data/ora e contenuto della comunicazione.
Il decreto inserisce una sezione dedicata alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, che disciplina in modo più sistematico:
• definizioni rilevanti per l’ambiente digitale (es. “interfaccia online”);
• obblighi informativi e regole per le comunicazioni (incluse quelle tramite telefonia vocale);
• onere della prova dell’adempimento degli obblighi informativi;
• regole sul recesso e sul pagamento del servizio eventualmente prestato prima del recesso;
• “chiarimenti adeguati” prima della conclusione, per supportare decisioni consapevoli;
• procedure interne per evitare interfacce progettate per indurre in errore o manipolare le scelte del consumatore
Sul piano dell’enforcement, le autorità di vigilanza dei diversi comparti possono ordinare la cessazione (o vietare l’avvio) di pratiche non conformi. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, con aggravamenti in caso di gravità o di recidiva;
Il decreto non si ferma al Codice del consumo, ma aggiorna anche norme di settore:
• nel Testo Unico Bancario vengono riallineati rinvii e meccanismi sul recesso e sulle modalità di comunicazione, coordinandoli con la nuova disciplina;
• nel Codice delle assicurazioni si aggiornano i riferimenti alle nuove regole informative per le vendite a distanza e si introduce una disciplina specifica sul recesso nelle assicurazioni concluse a distanza, includendo un’importante limitazione: il recesso non opera se, entro il termine, il contraente richiede la liquidazione o (in taluni casi di polizza obbligatoria) si verifica il sinistro.
Tra le novità di rilievo per il settore assicurativo, viene rafforzata una logica “correttiva”: l’IVASS può ricevere impegni da imprese/intermediari per rimuovere profili di violazione e la presentazione tempestiva di impegni può incidere sul percorso sanzionatorio. Se gli impegni non vengono rispettati, l’Autorità può procedere con sanzioni e con un incremento dei limiti massimi in specifici casi, oltre a poteri di monitoraggio e riapertura del procedimento in circostanze tipizzate (mutamenti rilevanti, inadempimento, informazioni inesatte).