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Corte di Giustizia UE: respinto il ricorso della Apple contro la sua qualifica di gatekeeper ai sensi della Legge sui Mercati Digitali (Regolamento UE 2022/1925 – DMA) per Apple Store e iOS.

Con le sentenze nelle cause riunite T-1079/23, T-1080/23 e T-214/24, la Corte di Giustizia della UE ha respinto i ricorsi proposti da Apple contro la decisione della Commissione che l’aveva designata come gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act per l’App Store e il sistema operativo iOS. I ricorsi relativi a iMessage sono stati invece dichiarati irricevibili.

La Commissione aveva designato Apple il 5 settembre 2023 come gatekeeper per App Store, iOS e Safari. Nella stessa data aveva qualificato iMessage come servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero e come servizio di piattaforma di base, avviando però un’indagine per verificare se ricorressero effettivamente le condizioni per la designazione. L’indagine si era conclusa nel febbraio 2024 senza includere iMessage tra i servizi per i quali Apple è gatekeeper.

Il Tribunale ha innanzitutto confermato che le diverse versioni dell’App Store — destinate a iPhone, iPad, Apple Watch, Mac e Apple TV — possono essere considerate un unico servizio di piattaforma di base. Pur operando su dispositivi differenti, esse perseguono infatti la stessa finalità: mettere in contatto gli sviluppatori con gli utenti finali e consentire la distribuzione delle applicazioni. Le differenze tecniche tra i dispositivi non sono state quindi ritenute sufficienti a configurare servizi distinti.

È stata inoltre dichiarata irricevibile l’eccezione con cui Apple contestava la validità della disposizione del DMA relativa agli obblighi di interoperabilità imposti ai gatekeeper. Secondo la Corte, tale norma non costituisce la base giuridica della decisione di designazione e non presenta con essa un collegamento giuridico diretto tale da consentirne la contestazione nell’ambito del ricorso contro la qualifica di gatekeeper.

La decisione conferma che, nella valutazione dei servizi digitali, la Commissione e il giudice europeo possono privilegiare la funzione economica sostanziale rispetto alle differenze tecniche o ai dispositivi sui quali il servizio viene offerto.

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