Alessandro Del Ninno
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Corte di Giustizia dell’Unione europea: la libertà di espressione politica non legittima automaticamente l’uso di un marchio notorio.
DIRITTO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
08/09/2026

La libertà di espressione, anche quando assume carattere politico o parodistico, non costituisce di per sé un “giusto motivo” che consenta a un terzo di utilizzare senza autorizzazione un marchio notorio. È quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza dell’8 settembre 2026, causa C-298/23, Inter IKEA Systems, intervenendo sul delicato bilanciamento tra tutela del marchio e libertà di manifestazione del pensiero.

La controversia nasce dall’iniziativa del partito politico belga Vlaams Belang, che nel 2022 aveva presentato il proprio programma di riforma delle politiche di asilo e immigrazione con la denominazione “IKEA-PLAN – Immigratie Kan Echt Anders”. La campagna utilizzava segni corrispondenti ai marchi IKEA e rappresentazioni grafiche che richiamavano le note istruzioni di montaggio dell’impresa svedese. Inter IKEA, titolare dei marchi, aveva quindi promosso un’azione per contraffazione dinanzi ai giudici belgi.

Il soggetto responsabile della campagna aveva riconosciuto l’utilizzo non autorizzato dei marchi, sostenendo tuttavia che il richiamo alla notorietà di IKEA fosse funzionale a rendere più efficace il messaggio politico e trovasse quindi giustificazione nella libertà di espressione e nella parodia politica. Il giudice belga ha chiesto alla Corte se tali esigenze possano integrare il “giusto motivo” che, secondo il diritto dell’Unione, può rendere legittimo l’uso da parte di terzi di un segno identico o simile a un marchio che gode di notorietà.

La Corte esclude qualsiasi automatismo. La libertà di espressione costituisce certamente un diritto fondamentale da prendere in considerazione nell’applicazione della disciplina dei marchi, ma la sua semplice invocazione non è sufficiente. Chi utilizza il marchio altrui deve indicare le ragioni concrete per cui tale utilizzo sia necessario o funzionale all’esercizio della propria libertà di espressione e dimostrare che, nelle circostanze del caso, tali ragioni prevalgano sui diritti e sugli interessi del titolare del marchio.

Spetta quindi al giudice nazionale effettuare un bilanciamento concreto tra diritti fondamentali: da un lato, il diritto di proprietà e gli interessi economici e reputazionali del titolare del marchio; dall’altro, la libertà di espressione e gli interessi del soggetto che utilizza il segno. Nessuno dei due diritti gode di una prevalenza assoluta e predeterminata.

Per i titolari di marchi notori, la sentenza conferma quindi che la protezione rafforzata prevista dal diritto dell’Unione può operare anche nei confronti di utilizzi realizzati nell’ambito della comunicazione politica: la libertà di espressione entra nel giudizio di bilanciamento, ma non neutralizza automaticamente l’esclusiva conferita dal marchio.