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Corte Suprema di Cassazione: la trattativa sindacale è valida ed effettiva anche se svolta via e-mail.

Con l’ordinanza 14 gennaio 2026, n. 787, la Suprema Corte di Cassazione (sezione lavoro) afferma un principio pratico: la trattativa sindacale può considerarsi effettiva anche se svolta tramite scambio di email, quando lo scambio consente una reale interlocuzione e, soprattutto, quando non risulta dimostrata una concreta lesione degli interessi collettivi tutelati.

Una organizzazione sindacale aveva promosso un ricorso per condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, contestando la modifica degli orari di lavoro del personale addetto a un ufficio (nel caso specifico, in ambito pubblico). La critica centrale era che, invece dell’incontro “in contraddittorio” previsto dalla disciplina collettiva, vi fosse stato uno scambio di e-mail.

Il sindacato sosteneva, inoltre, che la modifica dell’orario fosse incompatibile con le previsioni collettive e con taluni limiti di durata della prestazione.

La Cassazione sposta il baricentro: la valutazione non deve fermarsi alla violazione formale di una modalità (es. “incontro” anziché e-mail), ma deve verificare se la condotta datoriale abbia determinato un effettivo e oggettivo pregiudizio alle prerogative sindacali e agli interessi collettivi protetti. In altri termini occorre dimostrare che, per come si è svolto il confronto, il sindacato sia stato concretamente privato di informazione, partecipazione e possibilità di interlocuzione.

Nel caso esaminato, la Corte valorizza due elementi:

  • lo scambio di e-mail era idoneo a far circolare informazioni e osservazioni tra le parti, quindi a realizzare un confronto;

  • la stessa organizzazione sindacale aveva utilizzato quel canale per interloquire con la controparte, da cui la conclusione che, nella situazione concreta, i diritti di informazione e partecipazione fossero stati comunque rispettati.

La condotta antisindacale va letta in modo teleologico: ciò che rileva non è l’adesione “rituale” a una forma, ma l’idoneità del comportamento a ledere i beni protetti (diritti sindacali e interessi collettivi). La violazione di legge o di contrattazione può essere un indizio, ma se in concreto gli obiettivi della tutela risultano comunque raggiunti, non scatta automaticamente il rimedio.

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