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In G.U. il D.lgs. 215/2025: nuovi strumenti UE contro la “volatilità” della prova digitale.
Il D.lgs. 215/2025, n. 215, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, adegua l’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2023/1543, che introduce due strumenti pensati per acquisire e mettere in sicurezza prove elettroniche in ambito transfrontaliero: l’Ordine europeo di produzione (EPO) e l’Ordine europeo di conservazione (EPO-PR).
L’obiettivo dichiarato è ridurre i tempi e i rischi tipici della prova digitale (dati che possono essere cancellati, sovrascritti o modificati rapidamente), rendendo più rapida la cooperazione.
Il cambio di paradigma è nel canale operativo: mentre l’OEI era costruito su una cooperazione “Stato-a-Stato”, il nuovo modello consente, nei casi previsti, un rapporto più diretto tra l’autorità giudiziaria dello Stato che procede e il prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro. Resta sullo sfondo il principio del mutuo riconoscimento tra Stati membri, ma con procedure pensate per essere più snelle.
Il decreto imposta la competenza in base al tipo di dato richiesto e al livello di intrusività:
per i dati dell’abbonato e di accesso (considerati meno invasivi), l’ordine di produzione può essere emesso dal Pubblico Ministero nella fase precedente all’esercizio dell’azione penale;
per i dati di traffico e di contenuto (più invasivi), è prevista una garanzia giurisdizionale, con competenza attribuita al GIP.
Per l’ordine di conservazione (EPO-PR) – che “congela” i dati in attesa del successivo ordine di produzione – la competenza è in via generale del Pubblico Ministero prima dell’azione penale, perché la misura mira a preservare i dati senza ancora acquisirli.
Il decreto disciplina anche percorsi rapidi per situazioni che non consentono di attendere i tempi ordinari. In alcuni casi di emergenza, è previsto l’intervento della polizia giudiziaria per ordini limitati (es. abbonato) o per la conservazione, con un meccanismo di convalida in tempi stretti; la mancata convalida comporta revoca e conseguenze sul piano dell’utilizzabilità dei dati. È inoltre prevista una procedura “accelerata” in cui il Pubblico Ministero può attivare l’ordine per dati più invasivi, ma con efficacia subordinata alla convalida del GIP, così da non eludere la riserva di giurisdizione.
Se l’Italia è Stato di esecuzione, il decreto individua un’autorità competente sul territorio. Anche in questa fase si applica un principio di garanzia “a specchio”: quando l’ordine estero riguarda dati di traffico o contenuto, l’esecuzione passa dal vaglio del giudice dopo le verifiche preliminari del Pubblico Ministero.
Il sistema cerca un equilibrio tra efficienza investigativa e diritti fondamentali. Tra i presìdi interni, viene valorizzata la sanzione processuale dell’inutilizzabilità dei dati acquisiti fuori dai casi o in assenza delle condizioni previste. È inoltre prevista una procedura per gestire obiezioni collegate a possibili conflitti con obblighi derivanti dal diritto di Paesi terzi, con competenze di riesame ripartite in base a chi ha emesso o convalidato l’ordine.
Tra gli interventi di coordinamento, è segnalata l’introduzione dell’art. 263-bis c.p.p., che rende disponibile anche nelle indagini interne uno strumento di conservazione dei dati presso i provider, con durata massima indicata dal decreto e meccanismi d’urgenza con successiva convalida.